Art. 7

LEGGE 30 maggio 2014, n. 82

In vigore dal 1 giu 2014
Organizzazione dei lavori 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. 4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 17.500 per l'anno 2014, ad euro 35.000 per l'anno 2015 e ad euro 17.500 per l'anno 2016, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
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