Art. 2

LEGGE 30 maggio 2014, n. 82

In vigore dal 27 feb 2016
Durata della Commissione 1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza. 2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta al Parlamento, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.
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