Accordo›Titolo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 mag 2014
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, si intende per:
a) «sezione internazionale», l'insieme delle opere, degli impianti e delle attrezzature ferroviari costruiti e da costruire tra Saint-Didier de-la-Tour e il nodo ferroviario di Torino.
Essa è costituita da tre parti:
- la parte francese, tra i dintorni di Saint-Didier-de-la-Tour e i dintorni di Montmelian;
- la parte comune italo-francese, tra i dintorni di Montmelian in Francia e di Chiusa S. Michele in Italia (di seguito «la parte comune italo-francese»);
- la parte italiana, dai dintorni di Chiusa S. Michele al nodo di Torino.
b) «sezione transfrontaliera»: la sezione della parte comune compresa tra Saint-Jean-de-Maurienne in Francia e Susa - Bussoleno in Italia;
c) «CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese istituita dall'Accordo del 15 gennaio 1996;
d) «Promotore pubblico», organo comune, dotato di personalità giuridica, costituito e controllato in modo paritetico dagli Stati italiano e francese al fine di realizzare le missioni specificate nell' del presente Accordo;
e) «Linea storica del Frejus», il tratto di linea ferroviaria situato tra le stazioni di Modane e di Bardonecchia, ivi compresa la galleria storica del Frejus, ad esclusione delle stazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-2