Art. 34
LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
In vigore dal 4 set 2013
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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