Capo VI

Art. 34

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 4 set 2013
1. Fatto salvo quanto stabilito dall', dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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urn:nir:stato:legge:2013-08-06;97#art-34

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