Art. 34

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

In vigore dal 4 set 2013
Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 agosto 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (Art. 34 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo