Capo VI
Art. 29
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433.
In vigore dal 4 set 2013
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Procedura di infrazione 2012/0433.
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all':
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il decreto di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;
3) al comma 6:
3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all', comma 3, lettera e-quater)»;
3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;
c) all':
1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «può istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;
3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;
d) all':
1) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Le disposizioni di cui all', comma 8, e all' del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;
e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-08-06;97#art-29