Capo V
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054.
In vigore dal 4 set 2013
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all', comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;
c) all', comma 3:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all', dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all' del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all' del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2013-08-06;97#art-19