Art. 18

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

In vigore dal 4 set 2013
Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217. 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE, è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto. 2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1». Note all': - Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/ CEE,); è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2008, n. 155.
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LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 (Art. 18 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo