Art. 9

Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea

In vigore dal 4 set 2013
1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonché dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all', comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto è conformata all'ordinamento dell'Unione europea. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all', comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011; b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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