Art. 6
Criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2011/51/UE per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
In vigore dal 4 set 2013
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all', comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre disposizioni che prevedano la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, nel caso in cui la medesima sia revocata, sia cessata o il suo rinnovo sia rifiutato, in conformità con l'articolo 14, paragrafo 3, e con l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004;
b) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale il calcolo del periodo di soggiorno di cui al paragrafo 1 dell' della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale e che il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento sia considerato per intero;
c) prevedere che per i beneficiari di protezione internazionale le condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, previste all' della citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente la dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo venga calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui possono trovarsi i beneficiari di protezione internazionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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