Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 31 lug 2013
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Bonino, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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urn:nir:stato:legge:2013-07-19;88#art-4

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Entrata in vigore (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo