Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 31 lug 2013
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al relativo Protocollo di modifica di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa e dall'articolo VII del Protocollo stesso.
2. Con provvedimento del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità applicative delle disposizioni previste dall'articolo V del Protocollo di modifica di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2013-07-19;88#art-2