Convenzione

Art. 8

Risorse finanziarie

In vigore dal 2 lug 2013
- Risorse finanziarie La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-8

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