Convenzione

Art. 10

Organismo di coordinamento

In vigore dal 2 lug 2013
- Organismo di coordinamento 1 Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all' e di analizzarne e diffonderne i risultati. 2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII. 3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.
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urn:nir:stato:legge:2013-06-27;77#art-c-10

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