Art. 12

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

In vigore dal 1 feb 2013
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato 1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone: a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. Note all': Si trascrive il testo degli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517, 517-quater del codice penale: "Art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali." "Art. 442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli." "Art. 444. Commercio di sostanze alimentari nocive. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte nè adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.". "Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale ". "Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale." "Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103." "Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032 ." "Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00003887+o+05AC00003885 & ." "Art. 517-quater. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.".
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo stabilisce che gli enti della filiera dell'olio d'oliva rispondono per una serie di illeciti amministrativi dipendenti da specifici reati del codice penale (come adulterazione, contraffazione e commercio di alimenti nocivi o contraffatti). La responsabilità scatta se i reati sono commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da amministratori, dirigenti o soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Inoltre, l'ente risponde anche se la singola persona fisica responsabile del reato non viene identificata o non è imputabile.

Perché esiste questa norma

La norma intende responsabilizzare direttamente le persone giuridiche e le aziende che operano nel settore degli oli vergini di oliva, prevenendo e reprimendo reati commessi a loro vantaggio.

A chi si applica

Si applica a tutti gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Esempio pratico

Un amministratore di una società produttrice di olio d'oliva commercializza prodotti alimentari adulterati e pericolosi per aumentare i profitti aziendali: in questo caso la società risponderà direttamente per l'illecito amministrativo dipendente da reato.

Adempimenti e conseguenze

Responsabilità amministrativa dell'ente secondo il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; per le persone fisiche autrici dei reati richiamati sono previste pene che includono reclusione e multe.

Domande frequenti

L'ente è responsabile se l'autore materiale del reato non viene individuato?Sì, il testo prevede espressamente che la responsabilità dell'ente sussista anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.
Chi deve aver commesso il reato affinché scatti la responsabilità dell'ente?Il reato deve essere commesso da chi svolge funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione (anche di fatto) oppure da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.
A quali condizioni il reato comporta la responsabilità dell'ente?Il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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