Art. 11

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

In vigore dal 1 feb 2013
Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini 1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta a comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio.
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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9 (Art. 11 Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.) — Testo vigente | Portale Normativo