Accordo›Parte II
Art. 9
Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione
In vigore dal 26 gen 2013
Prerogative dei Commissariati Generali di Sezione
1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attività istituzionale, di:
a) stipulare contratti,
b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili,
c) stare in giudizio.
2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-9