AccordoParte I

Art. 5

Responsabilità dell'Organizzatore

In vigore dal 26 gen 2013
Responsabilità dell'Organizzatore 1. L'Organizzatore è una società di interesse nazionale e l'attuazione del suo oggetto sociale costituisce un espresso impegno assunto dal Governo della Repubblica italiana nei confronti del BIE, da attuarsi nel limite delle risorse preordinate a tale finalità. 2. In particolare, l'Organizzatore, nella sua qualità di gestore dell'Expo Milano 2015, ha il compito di svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'evento, in particolare le opere di preparazione e costruzione del sito, le opere infrastrutturali di connessione del Sito espositivo, le opere riguardanti la ricettività e le opere di natura tecnologica e di sicurezza. 3. Esso è tenuto inoltre a svolgere tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell'Evento, ivi compresa l'istituzione di un "Centro Servizi per i Partecipanti", sede operativa di tutte le Amministrazioni centrali e periferiche competenti dello Stato ospitante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3#art-a-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo