Art. 5

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244

In vigore dal 31 gen 2013
Disposizioni finali e transitorie 1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare. 2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del predetto parere. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Paola, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Severino
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LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244 (Art. 5 Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.) — Testo vigente | Portale Normativo