Art. 3

Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.

In vigore dal 31 gen 2013
Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale. 1. Il decreto legislativo di cui all', comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall', comma 2; b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente; c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare; d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalità; e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all', comma 96, della legge 12 novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione; f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e); g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni; h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorchè idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell', comma 1, lettera d), nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare; i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all', comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all', comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni; m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri: 1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni; 2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri; p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il decreto legislativo di cui all', comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall', comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa; b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili; c) garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni; d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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