Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 7 dic 2012
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-14;211#art-2