Art. 2 · Ordine di esecuzione

Art. 2

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Ordine di esecuzione

In vigore dal 7 dic 2012
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni.
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