Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria
In vigore dal 20 nov 2012
1. Le spese connesse all'istituzione e al funzionamento del Sottocomitato sulla prevenzione, di cui agli e seguenti del Protocollo, sono poste interamente a carico delle Nazioni Unite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I componenti del Sottocomitato, di cui agli e seguenti del Protocollo, non ricevono alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.
3. Il meccanismo nazionale di prevenzione, di cui agli e seguenti del Protocollo, è costituito e mantenuto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-11-09;195#art-rd-3