Art. 1

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione

In vigore dal 5 mag 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga La seguente legge: Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991: a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996; b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994; c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000; d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998; e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998; f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994; g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994; h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998. 2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall' del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo. 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall' della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50#art-rd-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo