Protocollo
Art. 29
Notifiche
In vigore dal 5 mag 2012
Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:
a) ciascun atto di firma;
b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c) ciascuna data di entrata in vigore;
d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.
In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.
Per la Repubblica d'Austria
Per la Repubblica Francese
Per la Repubblica Federale di Germania
Per la Repubblica Italiana
Per il Principato di Liechtenstein
Per il Principato di Monaco
Per la Repubblica di Slovenia
Per la Confederazione Svizzera
Per la Comunità Europea
Storico versioni
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