AccordoTitolo I

Art. 5

Investimenti

In vigore dal 17 feb 2012
Investimenti 1. La Giordania può adottare misure volte a consentire la proprietà maggioritaria e/o il controllo effettivo di vettori aerei della Giordania da parte di Stati membri o loro cittadini. 2. Previa verifica del comitato misto istituito ai sensi dell' (Comitato misto), paragrafo 10, dell'esistenza di reciproci accordi, le parti contraenti consentono la proprietà maggioritaria e/o il controllo effettivo dei vettori aerei giordani da parte di Stati membri o loro cittadini, oppure di vettori aerei dell'Unione europea da parte della Giordania o di suoi cittadini. 3. Possono essere autorizzati specifici progetti di investimento ai sensi del presente articolo in virtù di decisioni preliminari del comitato misto istituito dal presente accordo. Tali decisioni possono precisare le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti contraenti. Le disposizioni dell' (Comitato misto), paragrafo 9, del presente accordo non si applicano a questo tipo di decisioni.
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Investimenti (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo