Accordo›Titolo I
Art. 2
Diritti di traffico
In vigore dal 17 feb 2012
Diritti di traffico
1. Ciascuna parte contraente concede all'altra parte contraente, in conformità dell'allegato I e dell'allegato II del presente accordo, i seguenti diritti per l'effettuazione di servizi di trasporto aereo internazionale da parte dei vettori dell'altra parte contraente:
a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrarvi;
b) il diritto di effettuare scali nel suo territorio per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo (per scopi non di traffico);
c) nell'effettuare un servizio concordato su una rotta specificata, il diritto di effettuare scali sul suo territorio al fine di imbarcare e sbarcare il traffico internazionale di passeggeri, merci e/o posta, separatamente o in combinazione; e
d) gli altri diritti specificati nel presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da conferire ai vettori:
a) della Giordania il diritto di imbarcare, nel territorio di qualsiasi Stato membro, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro;
b) dell'Unione europea il diritto di caricare, nel territorio della Giordania, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del territorio della Giordania.
Storico versioni
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