Capo II

Art. 10

Qualità delle acque destinate al consumo umano

In vigore dal 17 gen 2012
1. All', comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». 2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
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urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217#art-10

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