Art. 10

LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217

In vigore dal 17 gen 2012
Qualità delle acque destinate al consumo umano 1. All', comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori». 2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27. Note all': Si riporta il testo dell', comma 1, lettera c, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge: ". (Punti di rispetto della conformità). 1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (3); b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna; c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori. d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa. (Omissis).".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-12-15;217#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo