Capo II
Art. 10
Qualità delle acque destinate al consumo umano
In vigore dal 17 gen 2012
1. All', comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».
2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell' del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-12-15;217#art-10