Capo II
Art. 15
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
In vigore dal 17 gen 2012
1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo è delegato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche e le integrazioni necessarie al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (CE) n. 1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (CE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1095/2010, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con le autorità competenti degli altri Stati membri e con il Comitato europeo per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione europea;
c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;
d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1095/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;
e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra le autorità nazionali competenti e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;
f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea in conformità, rispettivamente, agli dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee di cui alla lettera a) del presente comma;
g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le Autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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