Accordo
Art. 29
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate o integrate con l'accordo di entrambe le Parti e dette modifiche o integrazioni entreranno in vigore conformemente a quanto previsto dall'articolo dello stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-29