Accordo
Art. 28
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale una delle due Parti avrà comunicato all'altra Parte l'avvenuto adempimento di tutte le procedure previste dalla legislazione nazionale ai fini dell'attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-28