Accordo
Art. 16
In vigore dal 8 dic 2011
Articolo
Le Parti promuoveranno:
Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle università dei due paesi.
Lo studio della possibilità di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle università dei due paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-16