Art. 16
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Art. 16

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In vigore dal 8 dic 2011
Articolo Le Parti promuoveranno: Lo scambio di informazioni approfondite sui sistemi di riconoscimento accademico applicabili nelle università dei due paesi. Lo studio della possibilità di emettere dei regolamenti finalizzati al riconoscimento dei certificati rilasciati dalle università dei due paesi.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;205#art-a-16