Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 8 dic 2011
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dagli atti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;203#art-2