Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 8 dic 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-15;203#art-1