Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 8 dic 2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010.
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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;203#art-1

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