Art. 5

Abrogato

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

In vigore dal 1 gen 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

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urn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-5

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Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (Art. 5 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).) — Testo vigente | Portale Normativo