Art. 3
Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri
In vigore dal 1 gen 2012
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall', comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Programmi dei Ministeri sono ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-11-12;183#art-3