Art. 20

LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

In vigore dal 15 nov 2011
Norma finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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