Art. 20 · LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Art. 20

LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

In vigore dal 15 nov 2011
Norma finanziaria 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180#art-20