Art. 4
LEGGE 27 luglio 2011, n. 128
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-07-27;128#art-4
LEGGE 27 luglio 2011, n. 128
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L'articolo stabilisce che i comuni devono svolgere le attività di loro competenza indicate dalla legge utilizzando esclusivamente le risorse già a loro disposizione. I comuni possono impiegare il personale, gli strumenti e i fondi finanziari già previsti dalla normativa vigente. Viene espressamente vietato generare nuovi o maggiori costi a carico delle finanze pubbliche. Infine, la disposizione contiene la consueta formula di chiusura per la pubblicazione e l'obbligatorietà della legge.
La norma mira a garantire l'invarianza della spesa pubblica nell'attuazione dei compiti affidati ai comuni. In questo modo si assicura che le attività previste dalla legge non comportino spese impreviste per il bilancio dello Stato.
La disposizione si applica ai comuni incaricati di svolgere le attività previste e, più in generale, a tutti i soggetti tenuti a osservare le leggi dello Stato.
Un comune deve organizzare e gestire i compiti previsti dalla legge sul territorio locale. Per farlo, l'amministrazione comunale impiega i dipendenti comunali già in servizio e le dotazioni d'ufficio già acquistate. Il comune non potrà quindi richiedere fondi straordinari o assumere personale aggiuntivo a carico del bilancio pubblico per tali funzioni.
I comuni hanno l'obbligo di provvedere alle attività indicate senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; non sono previste specifiche sanzioni nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.