Art. 4

LEGGE 27 luglio 2011, n. 128

In vigore dal 20 ago 2011
Clausola di neutralità finanziaria 1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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In sintesi

L'articolo stabilisce che i comuni devono svolgere le attività di loro competenza indicate dalla legge utilizzando esclusivamente le risorse già a loro disposizione. I comuni possono impiegare il personale, gli strumenti e i fondi finanziari già previsti dalla normativa vigente. Viene espressamente vietato generare nuovi o maggiori costi a carico delle finanze pubbliche. Infine, la disposizione contiene la consueta formula di chiusura per la pubblicazione e l'obbligatorietà della legge.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'invarianza della spesa pubblica nell'attuazione dei compiti affidati ai comuni. In questo modo si assicura che le attività previste dalla legge non comportino spese impreviste per il bilancio dello Stato.

A chi si applica

La disposizione si applica ai comuni incaricati di svolgere le attività previste e, più in generale, a tutti i soggetti tenuti a osservare le leggi dello Stato.

Esempio pratico

Un comune deve organizzare e gestire i compiti previsti dalla legge sul territorio locale. Per farlo, l'amministrazione comunale impiega i dipendenti comunali già in servizio e le dotazioni d'ufficio già acquistate. Il comune non potrà quindi richiedere fondi straordinari o assumere personale aggiuntivo a carico del bilancio pubblico per tali funzioni.

Adempimenti e conseguenze

I comuni hanno l'obbligo di provvedere alle attività indicate senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; non sono previste specifiche sanzioni nel testo.

Domande frequenti

I comuni possono ricevere risorse finanziarie extra per queste attività?No, i comuni devono provvedere alle attività esclusivamente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Quali mezzi possono utilizzare i comuni per adempiere a quanto previsto?I comuni possono utilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili in base alla normativa vigente.
Chi è tenuto a osservare la presente legge?È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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