Art. 2

LEGGE 27 luglio 2011, n. 128

In vigore dal 25 mar 2020
Disciplina del prezzo dei libri 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2. La vendita di libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, è consentita con uno sconto fino al 5 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. Il limite massimo di sconto di cui al primo periodo è elevato al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle vendite di libri effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet. I limiti massimi di sconto di cui al primo e al secondo periodo non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purchè i libri siano destinati all'uso dell'istituzione, restando esclusa la loro rivendita. 3. Per un solo mese all'anno, per ciascun marchio editoriale, le case editrici possono offrire sul prezzo di vendita dei propri libri uno sconto maggiore del limite di cui al comma 2, primo periodo, ma comunque non superiore al 20 per cento del prezzo apposto ai sensi del comma 1. L'offerta è consentita nei soli mesi dell'anno, con esclusione del mese di dicembre, stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, in sede di prima attuazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'offerta non può riguardare titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. È fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali. 3-bis. In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3, una sola volta all'anno, i punti di vendita possono offrire sconti sui libri con la percentuale massima del 15 per cento. 4. Sono vietate iniziative commerciali, da chiunque promosse, che accordino sconti superiori ai limiti previsti dal comma 2, anche nel caso in cui prevedano la sostituzione dello sconto diretto con la consegna di buoni spesa utilizzabili contestualmente o successivamente all'acquisto dei libri sui quali sono riconosciuti 5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti: a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università. 6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell' del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
Storico versioni

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In sintesi

Il prezzo di copertina (comprensivo di IVA) viene fissato liberamente dall'editore o dall'importatore e deve essere indicato su ogni esemplare. Di regola, chiunque venda libri ai consumatori finali può applicare uno sconto massimo del 5%, elevabile al 15% per i libri di testo scolastici. Sono previste specifiche deroghe promozionali temporanee per editori (fino al 20% per un mese all'anno, esclusi dicembre e le novità degli ultimi 6 mesi) e punti vendita (fino al 15% una volta all'anno). È vietato superare questi limiti anche tramite buoni spesa, mentre alcune categorie particolari di libri (come usati, d'arte, per bibliofili o fuori catalogo) e vendite a specifici enti sono esenti dalla disciplina.

Perché esiste questa norma

La norma mira a regolamentare il prezzo di vendita dei libri al consumatore finale, stabilendo tetti massimi agli sconti applicabili sia nei negozi fisici che online per tutelare il mercato editoriale.

A chi si applica

Si applica a editori, importatori e a chiunque venda libri ai consumatori finali sul territorio nazionale, inclusi venditori al dettaglio, venditori per corrispondenza e piattaforme digitali online.

Esempio pratico

Una libreria online vende un romanzo con prezzo di copertina fissato dall'editore a 20 euro: durante l'anno ordinario potrà applicare uno sconto massimo del 5%, vendendolo a non meno di 19 euro. Se l'editore indice la promozione annuale consentita di un mese, lo sconto potrà arrivare fino al 20%, purché il libro sia stato pubblicato da più di sei mesi.

Adempimenti e conseguenze

L'editore o importatore deve apporre il prezzo comprensivo di IVA su ciascun esemplare o allegato; sono vietate iniziative commerciali che accordino sconti superiori ai limiti previsti, anche mediante consegna di buoni spesa.

Domande frequenti

I limiti di sconto valgono anche per gli acquisti di libri effettuati su internet?Sì, i limiti massimi di sconto si applicano espressamente anche alle vendite effettuate per corrispondenza o tramite piattaforme digitali nella rete internet.
È consentito aggirare il limite di sconto regalando buoni spesa?No, sono vietate le iniziative commerciali che accordano sconti superiori ai limiti previsti anche attraverso la sostituzione dello sconto diretto con buoni spesa.
Quali categorie di libri sono escluse dai limiti di prezzo e di sconto?Sono esclusi tra gli altri i libri usati, d'arte, per bibliofili, antichi, di edizioni esaurite, fuori catalogo e quelli pubblicati da almeno venti mesi se non riacquistati dal rivenditore negli ultimi sei mesi.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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