Art. 6

LEGGE 12 luglio 2011, n. 112

In vigore dal 3 ago 2011
Forme di tutela 1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età. 2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.
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LEGGE 12 luglio 2011, n. 112 (Art. 6 Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.) — Testo vigente | Portale Normativo