Art. 2

In vigore dal 3 ago 2011
Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante 1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonchè delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. 3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato. 4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell', comma 2.
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urn:nir:stato:legge:2011-07-12;112#art-2

In sintesi

L'Autorità garante è un organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato tra persone con comprovata esperienza nei diritti dei minori e nelle questioni familiari ed educative. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Per garantire l'imparzialità, durante l'incarico è vietato svolgere qualsiasi altra attività professionale, imprenditoriale, politica o ricoprire cariche in enti pubblici, privati o associazioni del settore, a pena di decadenza. Se il soggetto nominato è un dipendente pubblico, viene collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni. Infine, al titolare spetta un'indennità pari al trattamento economico annuo di un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Perché esiste questa norma

La norma definisce i requisiti, le modalità di nomina e il regime di incompatibilità del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurarne la massima competenza, indipendenza e autonomia nello svolgimento delle sue funzioni.

A chi si applica

Si applica al soggetto nominato quale titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la nomina.

Esempio pratico

Un esperto di tutela dei minori che insegna o lavora nella pubblica amministrazione viene nominato dai Presidenti di Camera e Senato a capo dell'Autorità garante. Per assumere e mantenere l'incarico per i quattro anni previsti, deve essere collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita e deve interrompere ogni eventuale attività professionale, consulenziale o incarico in partiti politici.

Adempimenti e conseguenze

Per il titolare vi è l'obbligo di astenersi da attività professionali, imprenditoriali, di consulenza, cariche in enti, associazioni del settore o partiti politici; la violazione di tali divieti comporta la sanzione della decadenza dall'incarico. I dipendenti pubblici hanno l'obbligo di collocamento fuori ruolo o in aspettativa senza assegni.

Domande frequenti

Quanto dura in carica il titolare dell'Autorità garante e quante volte può essere rinominato?Il mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
Cosa accade se il titolare svolge altre attività professionali o ricopre cariche politiche durante il mandato?Il titolare incorre nella decadenza dall'incarico, in quanto gli è vietata qualsiasi attività professionale, imprenditoriale, consulenziale, nonché l'assunzione di cariche o incarichi politici e in organismi del settore.
A quanto ammonta il compenso previsto per il titolare dell'Autorità?Al titolare è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti di spesa autorizzati.

Termini chiave

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Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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