Art. 2
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2011-07-12;112#art-2
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L'Autorità garante è un organo monocratico nominato d'intesa dai Presidenti della Camera e del Senato tra persone con comprovata esperienza nei diritti dei minori e nelle questioni familiari ed educative. Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Per garantire l'imparzialità, durante l'incarico è vietato svolgere qualsiasi altra attività professionale, imprenditoriale, politica o ricoprire cariche in enti pubblici, privati o associazioni del settore, a pena di decadenza. Se il soggetto nominato è un dipendente pubblico, viene collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni. Infine, al titolare spetta un'indennità pari al trattamento economico annuo di un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La norma definisce i requisiti, le modalità di nomina e il regime di incompatibilità del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di assicurarne la massima competenza, indipendenza e autonomia nello svolgimento delle sue funzioni.
Si applica al soggetto nominato quale titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per la nomina.
Un esperto di tutela dei minori che insegna o lavora nella pubblica amministrazione viene nominato dai Presidenti di Camera e Senato a capo dell'Autorità garante. Per assumere e mantenere l'incarico per i quattro anni previsti, deve essere collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita e deve interrompere ogni eventuale attività professionale, consulenziale o incarico in partiti politici.
Per il titolare vi è l'obbligo di astenersi da attività professionali, imprenditoriali, di consulenza, cariche in enti, associazioni del settore o partiti politici; la violazione di tali divieti comporta la sanzione della decadenza dall'incarico. I dipendenti pubblici hanno l'obbligo di collocamento fuori ruolo o in aspettativa senza assegni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.