Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 22 giu 2011
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-rd-2