Convenzione

Art. 29

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

In vigore dal 22 giu 2011
LIMITAZIONE DEI BENEFICI 1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non riceverà il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residenza era per il residente o qualunque persona collegata a tale residente di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.
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urn:nir:stato:legge:2011-06-03;87#art-c-29

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