Convenzione
Art. 3
DEFINIZIONI GENERALI
In vigore dal 15 apr 2011
DEFINIZIONI GENERALI
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,
(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Canada o l'Italia;
(b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa
(i) qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale del Canada che, in conformità al diritto internazionale ed alle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali, e
(ii) lo spazio marino ed aereo sovrastante le zone di cui al comma (i) relativamente a qualsiasi attività svolta in collegamento con la ricerca o lo sfruttamento delle risorse naturali di cui al suddetto comma;
(c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;
(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
(g) l'espressione "autorità competente" designa
(i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale o il-rappresentante autorizzato del Ministro, e
(ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
(h) il termine "nazionali" designa
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato catraente;
(i) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi viaggio di una nave o aeromobile effettuato da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente per il trasporto di passeggeri o beni, ad eccezione del caso in cui lo scopo principale del viaggio sia il trasporto di passeggeri o beni tra località situate nell'altro Stato contraente.
2. Per l'applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2011-03-24;42#art-c-3