Art. 6
LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
In vigore dal 1 lug 2025
(Sanzioni amministrative accessorie).
1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette due violazioni
delle disposizioni previste dall', accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo
da due a sei mesi
. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette due violazioni
delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo
da due a sei mesi
. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni,
commette tre violazioni
delle disposizioni previste dall' della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni,
commette tre violazioni
delle disposizioni previste dal medesimo della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività
, senza possibilità di conseguirla nuovamente
.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-04;201#art-6