Art. 2
LEGGE 4 novembre 2010, n. 201
In vigore dal 4 dic 2010
(Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
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