Art. 37
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
In vigore dal 24 nov 2010
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Le disposizioni di cui all', comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Note all':
- Il testo dell', comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge Finanziaria 2006) è il seguente:
«294. Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi destinati a servizi sanitari.
I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.».
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