Art. 37
Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
In vigore dal 24 nov 2010
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Le disposizioni di cui all', comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-11-04;183#art-37