Art. 37 · Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 37

37 / 50

Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

In vigore dal 24 nov 2010
(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 1. Le disposizioni di cui all', comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato nè sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-11-04;183#art-37