Accordo›Titolo VI
Art. 76
Appalti pubblici
In vigore dal 12 set 2010
Appalti pubblici
1. La Comunità e la Serbia sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società serbe, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicheranno altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Serbia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la Serbia abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Serbia a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.
4. Al più tardi dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Serbia hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Serbia, ai sensi della legge serba sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società serbe.
All'entrata in vigore del presente accordo, la Serbia converte tutte le preferenze di cui godono le entità economiche nazionali in preferenze di prezzo. Nell'arco di un periodo di cinque anni, la Serbia riduce progressivamente le preferenze di prezzo secondo il seguente calendario:
- le preferenze devono essere limitate al 15% per la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 10% per la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;
- le preferenze devono essere limitate al 5% per la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e
- le preferenze devono essere integralmente abolite entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Serbia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Serbia riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Serbia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64.
Storico versioni
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